Descrizione

Il Piano annuale delle attività è utile a tutti gli operatori dell’Istituto perché contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere ed è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:

  • la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna;
  • il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;
  • il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
  • la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
  • il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità;
  • la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.

Il Piano annuale delle attività, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti, definisce gli impegni di lavoro del personale docente finalizzati alla realizzazione delle attività educative e didattiche previste dal PTOF. Il Piano delle attività contiene, quindi, gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessari all’attuazione di processi formativi efficaci volti al raggiungimento dei traguardi di apprendimento esplicitati dalla normativa vigente. Il Piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, è pertanto uno strumento di lavoro flessibile che, nel corso dell’anno scolastico, può essere modificato per far fronte a nuove esigenze. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri impegni e riunioni per sopravvenute esigenze. Si  ritiene  inoltre  di  riservare  una  quota  non  prevista  per  eventuali  ulteriori  esigenze  inerenti  alla programmazione o ad eventuali novità legislative che si presentino in corso d’anno.

Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia (art. 26 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018)

I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.

Profilo professionale docente (art. 27 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018)

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa
della scuola.

Attività dei docenti (art. 28 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018)

Fermo restando l’articolo 28 del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

La funzione docente (art. 26 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007)

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

Attività di insegnamento (art. 28 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007)

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
alla correzione degli elaborati;
ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Il docente con rapporto di lavoro parziale (part-time) o nominato su spezzone orario è tenuto a partecipare alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, in misura proporzionale all’orario di servizio effettuato mentre partecipa, nel limite delle 40 ore, alle riunioni indicate all’art. 29 comma 3 lettere a) del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
Il docente che espleta l’orario di cattedra su più scuole deve comunicare entro il 31 ottobre al Dirigente scolastico il calendario degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera a) e lettera b) del CCNL 2006/09 fino al raggiungimento delle 40 ore + 40 ore determinato dalla sommatoria degli impegni delle diverse scuole.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b), l’impegno è determinato in modo analogo al personale in part-time.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b), l’impegno è determinato in modo analogo al personale in part-time.

Scuola dell’Infanzia (40: 25 = x: n)Scuola Primaria (40: 24 = x: n)Scuola secondaria di primo grado (40: 18 = x: n)N  indica il numero di ore di servizio prestate

I docenti precedentemente nominati dovranno, comunque, partecipare alle sedute del Consiglio di classe secondo le seguenti priorità indicate nell’ordine:

  •  partecipazione ai consigli di ottobre, nei quali si discute la progettazione per l’anno scolastico;
  •  partecipazione ad uno dei consigli allargati in cui è prevista la presenza dei genitori.

Tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio. Le eventuali assenze, pertanto, devono essere giustificate.
La presenza di tutti i docenti alle operazioni di valutazione quadrimestrale è obbligatoria.
La partecipazione alle operazioni relative alla valutazione quadrimestrale non rientra nel computo delle 40 ore. ore previste dall’art. 29, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Scuola 2006/2009.

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