Educazione Parentale

Candidati

Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure che si avvalgono dell’istruzione parentale, i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

  • siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;
  • siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;
  • siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

Requisiti di ammissione

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno d’età.

L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 15 marzo dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno d’età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 20 marzo dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitré anni.

Esami di Idoneità di Stato

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 c. 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano l’idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L’istituto dell’istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali aventi valore legale (come è invece riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

  • ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale (T. U. 297/1994, art. 192, c. 1);
  • coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. M. 35/2010):
  • ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  • al termine della scuola primaria atteso che, per poter poi sostenere l’esame di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (D. Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).

Alla luce di tali disposizioni:

  • l’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l’idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
  • le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8);
  • non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno;
  • sul punto precedente le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
  • la domanda va fatta entro il 20 marzo(DM 741/2017);
  • le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato;
  • le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (D. Lgs. 59/2004, artt. 8 e 11; T. U. 297/1994, artt. 192 e 193; DPR 122/2009);
  • nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d’esame i programmi svolti dall’alunno durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali;
  • la sede di esame è indicata dalle norme;
  • nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento,
  • se l’alunno non supera l’esame non acquisisce l’idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l’unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Sedi di esame

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis c. 3 della l.27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

  • per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
  • per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

Commissione di esame

La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Calendario d’esame e prove d’esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione), l’area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede d’esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d’esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

Allegati

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